Sì all’assegno scoperto per la caparra nella compravendita immobiliare

 

La Corte di Cassazione (sentenza 24747, depositata il 5 dicembre 2016) stabilisce che, se si fa un assegno privo di copertura, la caparra si intende perfezionata, anche se salvo buon fine. Questo significa che nel caso di trattative per vendere una casa — scrive Italia Oggi — chi consegna un assegno ha diritto ad avere il doppio della caparra, se l’affare va in fumo per colpa del venditore. E al compratore è sufficiente dimostrare di avere consegnato il titolo, in quanto il mancato incasso deve essere provato dal venditore. Un aspirante comparatore ha consegnato un assegno al venditore per l’acquisto di una casa. Per colpa del venditore è saltato tutto e l’acquirente ha chiesto di avere il doppio della caparra. Il venditore mancato si è opposto, contestando di avere avuto la consegna di un assegno non coperto. In primo grado ha vinto l’acquirente e in appello ha vinto il venditore. La questione è arrivata alla Cassazione, che ha dato di nuovo ragione all’acquirente.

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